childKEY - I soggetti della rete
La rete vista dalla Direttiva 2000/31/CE - dell'8 giugno 2000
Per poter comprendere appieno la responsabilità di ogni singolo soggetto che opera in Internet è opportuno fare riferimento alla distinzione effettuata dalla Normativa Europea con la Direttiva 2000/31/CE. In tale Direttiva si identificano i seguenti soggetti
Società dell’informazione:I servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Prestatore:la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
Prestatore stabilito:Il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile.
La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per se’ uno stabilimento del prestatore;
Prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio a richiesta di un destinatario del servizio;
Destinatario del servizio:La persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
Consumatore:Qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.